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Sez. 3, Ordinanza n. 2501 del 19/02/2003 (Rv. 561050 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Arbitrato - Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Conseguenze - Decisione del giudice di merito - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561050-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In materia di arbitrato, la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla competenza in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sè va riguardata come decisione pronunziata su questione preliminare di merito, impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza, neppure ove il giudice ordinario, in presenza di una causa connessa presso di lui pendente, introdotta con domanda riconvenzionale ed in violazione dell'art. 819 bis cod. proc. civ., abbia negato l'inammissibilità della domanda principale anziché riconoscerla, poiché deferita alla decisione degli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)