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Sez. 1 - , Sentenza n. 23708 del 15/07/2020 Ud. (dep. 10/08/2020) Rv. 279523 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Circostanza aggravante riconosciuta in primo grado senza computare l’aumento di pena - Computo dell’aumento effettuato in appello in difetto di impugnazione del pubblico ministero - Violazione del divieto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279523-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, computi l'aumento di pena per un'aggravante ritenuta dal primo giudice, ma erroneamente non computata nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)