Sez. 5 - , Sentenza n. 14353 del 14/12/2018 Ud. (dep. 02/04/2019) Rv. 275095 - 02
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero - Rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori rispetto alla sentenza di primo grado – Aumento per un’aggravante in misura superiore – Violazione del divieto di “reformatio in peius” – Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel caso in cui sia dichiarata inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero e, quindi, in presenza di quella del solo imputato, pur provvedendo alla rideterminazione della pena finale in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, ancorchè su una pena base diminuita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)