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Sez. 5 - , Sentenza n. 1281 del 12/11/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 274390 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riqualificazione del fatto in altra meno grave fattispecie di reato - Riduzione della pena finale - Determinazione della stessa pena base per il calcolo finale - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274390-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta.(Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello il quale, pur avendo escluso un'aggravante riconosciuta in primo grado, non aveva però ridotto la pena base per il calcolo finale in cui la sanzione inflitta era stata comunque diminuita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)