Sez. 1, Sentenza n. 9452 del 26/09/1997 (Rv. 508281 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Beni e servizi utilizzati per effettuare prestazioni esenti - Art. 19, terzo comma, d.P.R. n.633/72 - Testo previgente alle modifiche di cui ai d.P.R. n.24/79 e n.94/79 - Ambito di applicazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, l'art. 19, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo previgente alle modifiche recate dai d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e 31 marzo 1979, n. 94, là dove esclude la detrazione dell'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare prestazioni di servizi esenti da imposta si riferisce alla effettiva realizzazione, nello stesso anno di imposta, di operazioni esenti e non anche alla sola possibilità di porle in essere in una successiva annualità d'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)