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Sez. 1, Sentenza n. 4294 del 15/05/1997 (Rv. 504363 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Imposta relativa a beni o servizi utilizzati per operazioni esenti - Detraibilità ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Realizzazione delle suddette operazioni in un successivo anno di imposta - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504363-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI

In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo previgente alle modifiche recate dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e 31 marzo 1979, n. 94, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per l'acquisto di beni o l'approvvigionamento di servizi utilizzati dal contribuente nell'esercizio della propria impresa, non è precluso dalla circostanza che tali beni o servizi siano destinati ad essere impiegati in operazioni esenti da imposta, ai sensi dell'art. 10 dello stesso d.P.R. n. 633, ogni qual volta dette operazioni debbano avere luogo in un anno diverso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)