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Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 06/05/1996 (Rv. 497425 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | I.A.C.P. - Beni e servizi utilizzati per la costruzione di case popolari da concedere in locazione - Detrazioni ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497425-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI

In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo previgente alle modifiche recate dai d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e 31 marzo 1979 n. 94, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa a beni ed a servizi utilizzati da un I.A.C.P. per la costruzione di case popolari sussiste ancorché queste siano destinate ad essere locate e, quindi, a prestazione di servizi (locazione) esenti da imposta ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che il terzo comma dell'art. 19 sopracitato, là ove esclude la detrazione dell'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare prestazioni di servizi esenti da imposta, si riferisce alla effettiva realizzazione nello stesso anno di imposta di operazioni esenti e non anche alla sola possibilità di porle in essere in una successiva annualità di imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)