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Sez. 5, Sentenza n. 19680 del 01/10/2004 (Rv. 577478 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex lege 413/1991 - Somma da versare - Rateizzazione - Interessi - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 2004-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577478-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la norma di cui all'art. 51 della legge n. 413 del 1991 (a mente della quale, se la somma da versare per usufruire del condono di cui ai precedenti artt. 49 e 50 è superiore ai tre milioni di lire, l'importo può essere versato, con applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo) va interpretata nel senso che il tasso di interessi in essa indicata va rapportato all'anno, costituendo principio generale dell'ordinamento giuridico quello secondo cui gli interessi si calcolano applicando alla somma capitale il tasso percentuale in rapporto all'anno, salvo che le parti, nei limiti della propria autonomia e delle leggi speciali (quale quella sull'usura) non convengano un tasso di interesse diverso, anche in relazione al tempo (ad esempio, un tasso mensile o giornaliero, come accade nella mora nel pagamento dei corrispettivi per determinati pubblici servizi).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)