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Sez. 5, Sentenza n. 2806 del 09/02/2010 (Rv. 611539 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Motivazione "per relationem" - Rinvio ad un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e notificato al contribuente - Legittimità - Successivo fallimento del contribuente - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conoscibilità da parte del curatore.
Stato
decisa il 2010-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611539-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

In tema di IVA, è legittimo l'avviso di rettifica motivato "per relationem", mediante rinvio ad un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e notificato al contribuente, non assumendo alcun rilievo la circostanza che quest'ultimo sia stato successivamente dichiarato fallito, ben potendo il curatore del fallimento avere conoscenza del verbale, in quanto facente parte della documentazione amministrativa dell'impresa, o chiedere all'Amministrazione finanziaria di prenderne visione ed estrarne copia, qualora esso non sia reperibile fra gli atti da lui presi in consegna al momento della sua immissione nella carica.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)