Sez. 5, Sentenza n. 9220 del 09/04/2008 (Rv. 602705 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Disciplina anteriore all'entrata in vigore dello statuto del contribuente - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di accertamento IVA notificato al curatore di società fallita.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario motivato "per relationem", nella disciplina - applicabile nella specie "ratione temporis" - anteriore all'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante lo statuto dei diritti del contribuente), la legittimità dell'avviso richiede la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente, anche se si tratti di atto extratestuale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'avviso di accertamento della maggiore imposta I.V.A., notificato al curatore fallimentare con un rinvio, senza allegazione, ad un processo verbale di constatazione già notificato alla società "in bonis").
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)