Sez. 5, Sentenza n. 11784 del 14/05/2010 (Rv. 613070 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Avviso di accertamento - Notifica al curatore fallimentare - Motivazione "per relationem" - Rinvio al verbale di constatazione notificato al contribuente ancora "in bonis" - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di IVA, è legittimo l'avviso di accertamento notificato al curatore del fallito, motivato "per relationem", mediante rinvio al pubblico verbale di constatazione precedentemente notificato al contribuente ancora "in bonis", non comportando la dichiarazione di fallimento il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare ed il subentro del curatore fallimentare nella sua posizione, con la conseguenza che gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché a lui intestati, sono opponibili alla curatela.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)