Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 07/06/2000 Cc. (dep. 06/07/2000) Rv. 216625 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI | Scioglimento del cumulo - Suscettibilità di delibazione in autonomo procedimento - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI
Lo scioglimento del cumulo di pene, in quanto non previsto e regolato esplicitamente dalla legge, avendo natura solo "ideale" o "temporanea", non può mai costituire oggetto di un procedimento a sè stante, ma deve essere necessariamente pronunciato in via incidentale, nell'ambito di un diverso procedimento, dal giudice funzionalmente competente, ove esso si riveli come strumentale al raggiungimento di un determinato fine previsto e regolamentato dalla legge. (Fattispecie nella quale era stata chiesta al giudice dell'esecuzione una declaratoria di imputazione di parte della pena espiata a delitto ostativo alla concessione dei benefici penitenziari).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 80, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)