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Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 07/06/2000 Cc. (dep. 06/07/2000) Rv. 216625 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI | Scioglimento del cumulo - Suscettibilità di delibazione in autonomo procedimento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216625-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI

Lo scioglimento del cumulo di pene, in quanto non previsto e regolato esplicitamente dalla legge, avendo natura solo "ideale" o "temporanea", non può mai costituire oggetto di un procedimento a sè stante, ma deve essere necessariamente pronunciato in via incidentale, nell'ambito di un diverso procedimento, dal giudice funzionalmente competente, ove esso si riveli come strumentale al raggiungimento di un determinato fine previsto e regolamentato dalla legge. (Fattispecie nella quale era stata chiesta al giudice dell'esecuzione una declaratoria di imputazione di parte della pena espiata a delitto ostativo alla concessione dei benefici penitenziari).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 80, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)