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Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 23/04/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 207744 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Esclusioni o limitazioni relativamente a condanne per determinati titoli di reato - Pene cumulate - Eventuale scioglimento del cumulo in funzione dell'applicazione di detti benefici sulla parte di pena riferibile a reati non ostativi - Competenza - È della magistratura di sorveglianza e non del giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 1997-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207744-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'eventuale scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, se ed in quanto finalizzato a distinguere - ammesso che ciò sia possibile - la parte di pena riferibile a reati ostativi all'applicazione di benefici penitenziari, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, da quella riferibile a reati non ostativi, non può mai, comunque, formare oggetto di autonoma pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, dovendosi al riguardo ritenere competente soltanto la magistratura di sorveglianza, in funzione della decisione, ad essa spettante, circa la concedibilità o meno dei suddetti benefici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)