Sez. 4, Sentenza n. 31314 del 23/06/2005 Ud. (dep. 19/08/2005) Rv. 231745 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Morte dell'imputato - Giudice del gravame - Decisione agli effetti civili - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
Il giudice dell'impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 cod. proc. pen. nel caso di morte dell'imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)