Sez. 5, Sentenza n. 15634 del 19/02/2016 Ud. (dep. 14/04/2016) Rv. 266502 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - EFFETTI | "Abolitio criminis" - Annullamento senza rinvio della sentenza di condanna nella parte relativa a reato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 - Esame del giudice dell'impugnazione ai fini civili - Preclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - EFFETTI
In tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna nella parte relativa ad una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7, determina la preclusione a decidere in merito ai collegati effetti civili. (In motivazione, la S.C. ha spiegato che le ragioni di tale principio risiedono nella regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili del giudice penale e nella tassatività della previsione di deroga contenuta nell'art. 578 cod. proc. pen. nonchè nella diversa disciplina sancita dall'art. 9 del d. lgs. n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di "abolitio criminis" dal d. lgs. n. 7 del 2016, nè ad esso applicabile in via analogica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)