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Sez. 6, Sentenza n. 12537 del 05/10/1999 Ud. (dep. 04/11/1999) Rv. 216394 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Estinzione del reato per morte dell'imputato - Applicabilità della disposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216394-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

La disposizione dell'art. 578 cod. proc. pen., che impone al giudice di appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli fini delle statuizioni civilistiche qualora dopo la condanna in primo grado il reato ascritto all'imputato sia estinto per prescrizione o amnistia non si applica, data la tassatività della previsione, al caso di estinzione del reato per morte dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)