Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 24/01/1996 Ud. (dep. 25/06/1996) Rv. 205373 - 01
Prove - Inutilizzabilità | Inutilizzabilità derivata - Configurabilità - Esclusione.
Prove - Inutilizzabilità
La regola fissata dall'art. 185, primo comma, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti successivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità; quest'ultima sanzione processuale, infatti, rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie ancorché collegate a quelle inutilizzabili, rispondendo alla "ratio" legislativa del "vitiatur sed non vitiat".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)