Sez. 2, Sentenza n. 6316 del 14/11/1997 Cc. (dep. 09/12/1997) Rv. 209149 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Estensione dell'inutilizzabilità alle prove derivanti dall'atto inutilizzabile - Esclusione - Fattispecie in tema di intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di persone informate sui fatti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
Il principio fissato dall'art. 185, primo comma, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre, la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'utilizzabilità ai fini cautelari delle dichiarazioni rese da soggetti - vittime di estorsioni - che avevano confermato il contenuto delle conversazioni intercorse fra loro e gli estorsori, delle cui trascrizioni avevano avuto lettura essendo state esse registrate nel corso di intercettazioni telefoniche inutilizzabili).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)