Sez. 3, Sentenza n. 8828 del 24/05/2000 Ud. (dep. 03/08/2000) Rv. 217800 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) | Rinnovazione di atti nulli a norma dell'art. 604, quinto comma, c.p.p. - Applicabilità anche in caso di atti inutilizzabili - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI)
Il giudice d'appello, a norma del quinto comma dell'articolo 604 cod. proc. pen., può ordinare la rinnovazione degli atti nulli solo quando la sentenza di primo grado sia fondata su atti affetti da una delle invalidità previste dagli artt. 179 e 180 cod. proc. pen., mentre deve escludersi che possa ricorrervi in presenza di prove inutilizzabili perché illegittimamente acquisite. (Nella specie la Corte ha ritenuto che i giudici d'appello non potessero provvedere alla rinnovazione di una prova testimoniale illegittimamente utilizzata per la decisione dal giudice di primo grado mediante lettura non consentita).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)