Sez. L, Sentenza n. 3642 del 27/05/1988 (Rv. 458920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - GIUDICATO NELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DI UNA MAGGIORE INDENNITÀ DI ANZIANITÀ FONDATA SULLA COMPUTABILITÀ IN QUESTA DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI - SUCCESSIVA DOMANDA DI MAGGIOR LIQUIDAZIONE FONDATA SULLA INCLUDIBILITÀ IN ESSA DI ALTRE VOCI DI CALCOLO - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - GIUDICATO NELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DI UNA MAGGIORE INDENNITÀ DI ANZIANITÀ FONDATA SULLA COMPUTABILITÀ IN QUESTA DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI - SUCCESSIVA DOMANDA DI MAGGIOR LIQUIDAZIONE FONDATA SULLA INCLUDIBILITÀ IN ESSA DI ALTRE VOCI DI CALCOLO - PRECLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicità) ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di Azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito). Tale principio comporta che la formazione del giudicato sulla domanda del lavoratore diretta a conseguire una maggiore liquidazione dell'indennità di anzianità in relazione al cosiddetto rimborso dei contributi, previsto dalla contrattazione collettiva, preclude la proponibilità di una successiva domanda di maggiore liquidazione della stessa indennità, ancorché fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere in precedenza, quali l'inclusione del compenso per lavoro straordinario, l'elevazione del contributo cassa soccorso ed il computo della indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto. (nella specie, la S.C. ha altresì escluso che la successiva domanda, preclusa dal giudicato, potesse ritenersi fondata su una diversa causa petendi in relazione alle delibere dell'azienda nn. 290 e 488 del 1980.) (V 8656/87, mass n 456116; (V 6378/87, mass n 454653; (V 4137/86, mass n 446925).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)