Sez. L, Sentenza n. 8656 del 23/11/1987 (Rv. 456116 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - GIUDICATO SULLA DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SUCCESSIVA DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLO STESSO TRATTAMENTO - PRECLUSIONE - DEDUZIONE DI RAGIONI NON DEDOTTE MA DEDUCIBILI NEL GIUDIZIO PREGRESSO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL RICALCOLO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA IN RELAZIONE AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALL'ASSORBIMENTO DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE - GIUDICATO SULLA DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SUCCESSIVA DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLO STESSO TRATTAMENTO - PRECLUSIONE - DEDUZIONE DI RAGIONI NON DEDOTTE MA DEDUCIBILI NEL GIUDIZIO PREGRESSO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AL RICALCOLO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA IN RELAZIONE AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALL'ASSORBIMENTO DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI.*
Il principio di diritto, secondo il quale l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, comporta che la formazione del giudicato, sulla domanda del lavoratore volta a conseguire il trattamento di fine rapporto, preclude la proponibilità di una successiva domanda di riliquidazione dello stesso trattamento, ancorché fondata su ragioni non dedotte -ma tuttavia deducibili- nel giudizio definito dal giudicato. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che la domanda di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita fosse preclusa dal precedente giudicato, il quale -secondo l'incensurabile interpretazione operatane dall'impugnata sentenza- aveva ritenuto che il cosiddetto rimborso contributi fosse assorbito, fino a concorrenza, dalla indennità di buonuscita, muovendo dal presupposto costituito dalla Determinazione dell'importo sia dell'indennità che dei contributi da "rimborsare"). (V 2739/87, mass n 451848; (V 2240/87, mass n 451465; (V 2205/87, mass n 451437; (V 4137/86, mass n 449925; (V 2989/86, mass n 445999).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)