Sez. L, Sentenza n. 6378 del 22/07/1987 (Rv. 454653 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (E "QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DOMANDA DIRETTA A CONSEGUIRE UNA LIQUIDAZIONE MAGGIORE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA PER RAGIONI DIVERSE - PRECLUSIONE DA GIUDICATO - SUSSISTENZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (E "QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DOMANDA DIRETTA A CONSEGUIRE UNA LIQUIDAZIONE MAGGIORE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA PER RAGIONI DIVERSE - PRECLUSIONE DA GIUDICATO - SUSSISTENZA.*
L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di Azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito). Tale principio comporta che la formazione del giudicato sulla domanda del lavoratore diretta a conseguire una maggiore liquidazione dell'indennità di anzianità preclude la proponibilità di una successiva domanda di maggiore liquidazione della stessa indennità, ancorché fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere in precedenza ma deducibili nel giudizio definito dal giudicato. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che il giudicato conclusivo della controversia in cui si era discusso anche del cosiddetto rimborso contributi precludesse la proposizione della domanda tendente all'inclusione del compenso per lavoro straordinario di turno nella base di calcolo del trattamento di buonuscita.) (V 4852/86, mass n 447549; (V 4137/86, mass n 446.925).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)