Sez. L, Ordinanza n. 462 del 01/10/1985 (Rv. 442160 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - ERRORE MATERIALE NELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - PROCEDURA DELLA CORREZIONE - AMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO - FUNZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - ERRORE MATERIALE NELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - PROCEDURA DELLA CORREZIONE - AMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO - FUNZIONE.*
Può essere emendata mediante la procedura della correzione degli errori materiali la designazione da parte della Corte di Cassazione del giudice di rinvio in relazione all'esigenza - tenuta anche presente dal legislatore per le cause previdenziali nella Determinazione della Competenza per territorio (art. 444 cod. proc. civ.) - di rimettere il giudizio di rinvio ad un'autorità giudiziaria avente la circoscrizione territoriale più prossima rispetto a quella del giudice "a quo" al fine di evitare disagio e maggior dispendio per le parti, e tenuto conto dei limiti dello jus postulandi dei procuratori in relazione al distretto di appartenenza. (V 2119/85, mass n 440011; (V 3795/81, mass n 414429; (V 6074/78, mass n 395899; (V 16/78, mass n 389295).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)