Sez. L, Sentenza n. 3795 del 11/06/1981 (Rv. 414429 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE - DESIGNAZIONE - IMMODIFICABILITA - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA PER OTTENERE LA MODIFICAZIONE DELLA DESIGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE - DESIGNAZIONE - IMMODIFICABILITA - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA PER OTTENERE LA MODIFICAZIONE DELLA DESIGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
La designazione del giudice di rinvio non puo essere modificata ne da questo con declinatoria di Competenza, ne dalla Corte di Cassazione, cui e soltanto consentito di intervenire sulla propria decisione in Forma di ordinanza per la correzione di errori materiali sul tipo o sul luogo del giudice designato a conoscere della causa in Sede di rinvio. E, pertanto, inammissibile il regolamento di Competenza proposto per ottenere la suddetta modificazione. (Conf 6074/78, mass n 395899).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)