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Sez. 5, Sentenza n. 28247 del 18/12/2013 (Rv. 629316 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Esterno - Formulazione - Mera allegazione della decisione divenuta irrevocabile - Insufficienza - Coincidenza, totale o parziale, dell'oggetto dei giudizi - Specifiche ed autosufficienti deduzioni - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629316-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

L'eccezione di giudicato esterno, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, postula, ove sia formulata dalla parte, che quest'ultima, giusta l'art. 2697, secondo comma, cod. civ., non si limiti alla mera allegazione della decisione da cui intenda trarre giovamento, ma deduca in modo specifico ed autosufficiente, che la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente giudizio. (Nella specie, l'eccezione era stata formulata dalla controricorrente mediante la sola produzione della sentenza di merito, ottenuta in altro processo corredata dalla trascrizione del passo, reputato saliente, della successiva statuizione di legittimità che l'aveva confermata, omettendosi invece, una chiara ed esplicita deduzione circa la coincidenza delle operazioni di importazione in sospensione di imposta oggetto dei due giudizi, il cui valore fiscale era, tra l'altro, divergente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)