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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018 (Rv. 647079 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata - Esclusione - Prova per documenti - Ammissibilità nel giudizio di cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2018-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647079-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)