Sez. U, Ordinanza n. 17143 del 10/08/2011 (Rv. 618589 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Controllo giurisdizionale delle valutazioni eseguite in sede di aggiudicazione d'appalto - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Ragioni - Inerenza alla discrezionalità tecnica e non al "merito" amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Con riguardo alle pronunzie del Consiglio di stato, l'eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, preclusa al giudice amministrativo, non è configurabile allorquando vengano sindacate le valutazioni compiute dalle commissioni di gara (nella specie, per l'aggiudicazione di un appalto per i lavori di adeguamento di un tratto autostradale) in sede di verifica dell'anomalia di un'offerta, non attenendo tale controllo al merito dell'azione amministrativa, ma all'esercizio della discrezionalità tecnica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)