Sez. 2, Sentenza n. 3768 del 22/10/1976 (Rv. 382472 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTO DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA ALLA STREGUA DI TUTTI I CRITERI CONCORRENTI IN ALTERNATIVA - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTO DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA ALLA STREGUA DI TUTTI I CRITERI CONCORRENTI IN ALTERNATIVA - NECESSITA.*
Il debitore che intenda contestare la Competenza territoriale del giudice adito non soltanto deve, nel suo primo atto difensivo, indicare il giudice che ritiene competente, ma, qualora trattisi di controversia relativa all'adempimento di un'obbligazione, deve anche formulare la relativa eccezione con riferimento a tutti i criteri di individuazione della Competenza fissati dagli artt 18 e 20 cod proc civ, che concorrono in materia: in caso contrario, la Competenza del giudice adito diviene incontestabile per i profili che non siano stati specificamente impugnati. (Conf 1869/75, mass n 375538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)