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Sez. 2, Sentenza n. 1869 del 14/05/1975 (Rv. 375538 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375538-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI - NECESSITA.*

Il creditore che intenda contestare la Competenza territoriale del giudice adito non soltanto deve sollevare la relativa eccezione nel primo atto difensivo, ed indicare il giudice che ritiene competente, ma deve, altresi, ove trattisi di controversia relativa allo adempimento di un'obbligazione, formulare la relativa eccezione con riferimento a tutte e tre i criteri di individuazione della Competenza fissati dagli artt 18 e 20 cod proc civ, perche, in caso contrario, la Competenza del giudice adito diviene incontestabile per i profili che non siano stati specificamente dedotti. (V 466/72, mass n 356410).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)