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Sez. 5 - , Sentenza n. 578 del 12/01/2017 (Rv. 642451 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Iscrizione a ruolo in pendenza della impugnazione dell’avviso di accertamento – Ammissibilità – Limiti – Intero ammontare della pretesa tributaria – Necessità – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642451-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall'erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, attesa peraltro l'inapplicabilità dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 9 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)