Sez. 5, Sentenza n. 21582 del 26/10/2016 (Rv. 641473 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnazione avverso l'avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti - Intero ammontare della pretesa tributaria - Necessità - Conseguenze - Riscossione frazionata - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l'iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dal comma 1 dell'art. 15 cit., non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto l'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)