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Sez. L, Sentenza n. 15869 del 20/09/2012 (Rv. 624341 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Licenziamento - Illegittimità - Opzione per l'indennità sostitutiva - Effetti - Cessazione del rapporto di lavoro - Mancato pagamento dell'indennità - Risarcimento - Determinazione - Criteri - Periodo precedente all'esercizio del diritto di opzione - Retribuzione globale - Periodo successivo - Princìpi codicistici in materia di inadempimento - Applicazione - Necessità.
Stato
decisa il 2012-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624341-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Le obbligazioni scaturenti dalla domanda del lavoratore illegittimamente licenziato, volta al riconoscimento della indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, con la correlata domanda di risarcimento dei danni, sono compiutamente disciplinate dall'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, la quale, in ragione della specificità e delle esigenze del rapporto lavorativo, ha carattere di una norma speciale ed osta, oltre che alla qualificazione delle suddette obbligazioni in termini di obbligazioni alternative o facoltative, anche all'applicazione dei generali principi codicistici correlati alla suddetta qualificazione. Ne consegue che, alla stregua di un'interpretazione letterale della disposizione statutaria, per il periodo antecedente all'esercizio del diritto di opzione, il risarcimento dei danni va liquidato in conformità alle regole dettate dall'art. 18, quarto comma, citato, e l'esercizio del diritto di opzione comporta la risoluzione del rapporto lavorativo, mentre, per il periodo successivo, il mancato pagamento della indennità sostitutiva non è risarcibile in tali termini, dovendo trovare applicazione, in seguito alla risoluzione definitiva del rapporto lavorativo, i princìpi codicistici in materia di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, restando perciò indifferenti, per la parametrazione del danno, l'ammontare della retribuzione globale già riconosciuta al lavoratore, ovvero quella determinata in forza della successiva normativa contrattuale intervenuta.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286 com. 2, Cod. Civ. art. 1291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)