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Sez. L, Sentenza n. 1696 del 04/05/1977 (Rv. 385411 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CONDIZIONI EX LEGGE N 604 DEL 1966 - INSUSSISTENZA DI UN PREGIUDIZIO DERIVATO DALLO INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385411-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CONDIZIONI EX LEGGE N 604 DEL 1966 - INSUSSISTENZA DI UN PREGIUDIZIO DERIVATO DALLO INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

Il giustificato motivo che, a norma dell'art 3, prima ipotesi, della legge n 604 del 1966, legittima il licenziamento prescinde dalla circostanza che dal fatto o dal comportamento addebitato al prestatore d'opera dal datore di lavoro sia derivato, o meno, un pregiudizio per l'azienda, essendo sufficiente che si tratti di fatto o di comportamento di tale entita e gravita da scuotere la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro considerato in concreto. (Conf 3102/73, mass n 366870).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)