Sez. L, Sentenza n. 5431 del 21/11/1978 (Rv. 395192 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - REQUISITI - SCARSO RENDIMENTO - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - REQUISITI - SCARSO RENDIMENTO - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
L'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604 non richiede che lo inadempimento, per costituire giustificato motivo di licenziamento, debba essere assoluto, essendo sufficiente che l'inadempimento sia "notevole" e cioe che in concreto, tenuto conto del tipo del rapporto e degli obblighi assunti dal lavoratore, abbia Rilevanza tale da frustrare fondatamente l'aspettativa che egli renda, nel futuro, la prestazione dovuta e quindi faccia apparire inutile la irrogazione di sanzioni disciplinari e non lasci altra alternativa al datore di lavoro, all'infuori del licenziamento. Pertanto anche lo scarso rendimento dovuto a negligenza, se assume la suddetta Rilevanza, giustifica il licenziamento per giusta causa ove non consenta neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto. (V 3085/77, mass n 386646; (V 2045/77, mass n 385768; (V 1696/77, mass n 385411).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)