diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5704 del 22/09/1986 (Rv. 448177 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE ASSENTATOSI DAL LAVORO PER SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO TERZI, SUCCESSIVAMENTE MUNITOSI DEL CERTIFICATO DI UN PRETESO STATO DI MALATTIA.*
Stato
decisa il 1986-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448177-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE ASSENTATOSI DAL LAVORO PER SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO TERZI, SUCCESSIVAMENTE MUNITOSI DEL CERTIFICATO DI UN PRETESO STATO DI MALATTIA.*

La mancata esecuzione della prestazione lavorativa, allorché si verifichi con modalità tali da vulnerare l'indefettibile rapporto di fiducia che deve sussistere tra lavoratore subordinato e datore di lavoro, integra il notevole inadempimento di cui all'art. 3 della legge n 604 del 1966 e costituisce quindi giustificato motivo di licenziamento. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore il quale, assentatosi dal lavoro per svolgere attività lavorativa presso terzi, solo successivamente chiedeva ed otteneva la certificazione di un preteso stato di malattia). (V 1833/81, mass n 412523; (V 1696/77, mass n 385411; (V 1037/77, mass n 384672).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)