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Sez. 2, Sentenza n. 3097 del 30/10/1971 (Rv. 354425 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA - MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO - AZIONE GIUDIZIARIA - DECADENZA - DOMANDA FONDATA SU NUOVI E DIVERSI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354425-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA - MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO - AZIONE GIUDIZIARIA - DECADENZA - DOMANDA FONDATA SU NUOVI E DIVERSI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - AMMISSIBILITA.*

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, l'esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la loro definizione in Sede amministrativa e l'avvenuto decorso dei termini ivi stabiliti per il componimento dei medesimi costituiscono, a norma dell'art 460 cod proc civ, inderogabile presupposto dell'Azione giudiziaria, con la conseguenza che il mancato o tardivo esperimento dei rimedi amministrativi comporta la decadenza dell'Azione giudiziaria, che resta definitivamente preclusa anche riguardo agli eventuali provvedimenti confermativi dell'originario provvedimento che non fu impugnato nei termini. La decadenza e superata quando la nuova domanda sia fondata su presupposto di fatto e di diritto diversi dalla prima, sicche, prospettandosi una situazione nuova e diversa, su di essa non incide la causa di improponibilita relativa alla prima domanda. (V 327'70, mass n 345211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)