Sez. 2, Sentenza n. 3097 del 30/10/1971 (Rv. 354425 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA - MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO - AZIONE GIUDIZIARIA - DECADENZA - DOMANDA FONDATA SU NUOVI E DIVERSI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVIO ESPERIMENTO - NECESSITA - MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO - AZIONE GIUDIZIARIA - DECADENZA - DOMANDA FONDATA SU NUOVI E DIVERSI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - AMMISSIBILITA.*
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, l'esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la loro definizione in Sede amministrativa e l'avvenuto decorso dei termini ivi stabiliti per il componimento dei medesimi costituiscono, a norma dell'art 460 cod proc civ, inderogabile presupposto dell'Azione giudiziaria, con la conseguenza che il mancato o tardivo esperimento dei rimedi amministrativi comporta la decadenza dell'Azione giudiziaria, che resta definitivamente preclusa anche riguardo agli eventuali provvedimenti confermativi dell'originario provvedimento che non fu impugnato nei termini. La decadenza e superata quando la nuova domanda sia fondata su presupposto di fatto e di diritto diversi dalla prima, sicche, prospettandosi una situazione nuova e diversa, su di essa non incide la causa di improponibilita relativa alla prima domanda. (V 327'70, mass n 345211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)