Sez. L, Sentenza n. 3640 del 19/06/1984 (Rv. 435634 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - "AD NUTUM" - LIMITI - MOTIVO ILLECITO DEL LICENZIAMENTO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - "AD NUTUM" - LIMITI - MOTIVO ILLECITO DEL LICENZIAMENTO - RILEVANZA.*
La facoltà di recesso ad nutum dell'imprenditore nei confronti del lavoratore assunto in prova è limitata, ex art. 2096 comma secondo, cod. civ., dall'Obbligo di consentire l'esperimento che Forma oggetto del patto e non comporta l'irrilevanza del motivo illecito dal quale, invece che dall'esito negativo della prova, il licenziamento sia stato in effetti determinato. (V 3699/82, mass n 421669; (V 4241/81, mass n 414914; (V 3930/79, mass n 400392).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)