Sez. L, Sentenza n. 3699 del 17/06/1982 (Rv. 421669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DETERMINATA DA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SINDACALE O AD UNO SCIOPERO - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO STESSO - SUSSISTENZA - INTIMAZIONE DEL RECESSO NEL CORSO DEL PERIODO DI PROVA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DETERMINATA DA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SINDACALE O AD UNO SCIOPERO - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO STESSO - SUSSISTENZA - INTIMAZIONE DEL RECESSO NEL CORSO DEL PERIODO DI PROVA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Qualora il lavoratore licenziato ad nutum lamenti essere stato il licenziamento determinato dalla sua partecipazione ad attività sindacale o ad uno sciopero, il giudice deve svolgere, nel rispetto dell'Onere della prova, le opportune indagini al riguardo e dichiarare la nullità del licenziamento, ove accerti la fondatezza della doglianza, anche qualora abbia ritenuto che il recesso sia intervenuto nel corso del periodo di prova, poiché il regime del recesso ad nutum (che assume nel vigente ordinamento rilievo eccezionale e deve pertanto essere applicato in modo da risultare il più coerente possibile con il più generale sistema dei limiti posti al relativo potere del datore di lavoro e della sindacabilità del medesimo in Sede giurisdizionale) non comporta l'irrilevanza del motivo illecito dal quale il licenziamento stesso dia stato determinato. (V 4241/81, mass n 414914; (V 3930/79, mass n 400392; (V 189/80, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)