Sez. U, Sentenza n. 1310 del 12/06/1967 (Rv. 327860 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CONTRATTO DI ABBONAMENTO TELEFONICO - DIRITTI PERFETTI DELL'UTENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CONTRATTO DI ABBONAMENTO TELEFONICO - DIRITTI PERFETTI DELL'UTENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Mentre il rapporto tra P. a. Concedente e concessionario del servizio telefonico si svolge nell'ambito del diritto pubblico, concretandosi nella concessione di un pubblico servizio, il contratto posto in essere tra concessionario e utente dal servizio (C.d. contratto di abbonamento telefonico) e regolato dal diritto privato, anche se stipulato mediante adesione ad uno schema fissato dalla legge, e si configura come contratto di somministrazione, che costituisce per l'utente fonte di diritti soggettivi. Pertanto, qualora l'utente faccia valere il proprio diritto di non corrispondere somme relative a prestazioni che assume non ricevute e di ottenere la restituzione di somme, che assume pagate senza causa (indebito oggettivo), di tali pretese-che trovano la loro fonte diretta ed immediata nel contratto, nel quale sono state trasfuse le tariffe determinate in via generale dalla P. a. - e competente a conoscere l'autorita giudiziaria ordinaria.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)