diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3330 del 15/10/1975 (Rv. 377456 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI - ABBONAMENTO TELEFONICO - RAPPORTO CON L'UTENTE - NATURA - APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DEL NUMERO DEGLI SCATTI - FUNZIONAMENTO IRREGOLARE - DIRITTO DELL'UTENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER LE RILEVAZIONI ERRONEE - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO.*
Stato
decisa il 1975-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377456-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI - ABBONAMENTO TELEFONICO - RAPPORTO CON L'UTENTE - NATURA - APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DEL NUMERO DEGLI SCATTI - FUNZIONAMENTO IRREGOLARE - DIRITTO DELL'UTENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER LE RILEVAZIONI ERRONEE - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO.*

Ferma restando la potesta della pubblica amministrazione di organizzare il servizio telefonico secondo criteri discrezionali insindacabili e modificabili, il rapporto grazie al quale l'utente viene ammesso a fruire del servizio ha pur sempre natura contrattuale, e pertanto genera diritti e obblighi, rispettivamente a favore e a carico di entrambe le parti. Pertanto, mentre la pretesa di veder modificata la struttura tecnica del servizio, con l'imposizione alla societa concessionaria di installare apparecchi domiciliari di rilevazione e controllo dei consumi, diverso da quello prescelto dalla pubblica amministrazione, non trova alcuna giustificazione nel rapporto contrattuale concluso dall'utente, incidendo su una potesta che non lascia margine ad alcun diritto, la diversa pretesa di pagare soltanto le somme corrispondenti ai consumi effettivi, secondo le tariffe contrattualmente previste, e di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle irregolari o infedeli rilevazioni, costituisce Esercizio di un diritto azionabile davanti al giudice ordinario anche se, per avventura, le irregolarita dipendono dal cattivo funzionamento di quegli apparecchi tecnici che la pubblica amministrazione ha il potere di scegliere e di mantenere in funzione, malgrado gli inconvenienti cui danno luogo. (V 1310/67, mass n 327860).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)