Sez. 1, Sentenza n. 3935 del 13/03/1995 Ud. (dep. 11/04/1995) Rv. 201867 - 01
Imputato - Identità personale | Attribuzione del reato a un soggetto fisicamente già individuato - Dubbi sull'identità anagrafica e difficoltà di riferimento del soggetto - Compimento di attività processuali - Possibilità - Fattispecie.
Imputato - Identità personale
Poiché l'art. 66 del cod. proc. pen. stabilisce che l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona, nell'ipotesi in cui il reato non sia attribuito ad ignoti ma ad un soggetto fisicamente già individuato, i dubbi sulla identità anagrafica di tale persona e le difficoltà inerenti al reperimento della predetta nella fase esecutiva conseguente all'eventuale condanna non possono impedire il compimento di attività processuali. (Nella fattispecie, il G.I.P., rigettata la richiesta del P.M. di decreto penale di condanna, dichiarava non doversi procedere per essere ignoto l'autore del fatto in quanto non identificato né identificabile, sussistendo dubbi sulla correttezza delle generalità risultanti dagli atti per l'assenza di ulteriori mezzi di identificazione, quali impronte dattiloscopiche o fotografie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)