Sez. 2, Sentenza n. 8105 del 26/04/2000 Ud. (dep. 07/07/2000) Rv. 216522 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE | Identificazione dell'imputato - Mancato ricorso ai mezzi indicati nell'art. 349 cod. proc. pen - Successiva contumacia dell'imputato - Declaratoria di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato - Possibilità - Esclusione - " Ratio" - Fattispecie: Imputato che in sede di "fermo" era privo di documenti ed aveva solo declinato le proprie generalità, peraltro, ripetute in sede di interrogatorio dinanzi alla PG delegata dal PM.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE
In tema di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'art. 349 cod. proc.pen., non impone - come si desume dalla espressione "può...ove occorra" - l'espletamento dei rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici - così come il quarto comma della stessa disposizione non prevede come obbligatorio l'accompagnamento da esperirsi solo ove, quanto alle generalità fornite, sussistano elementi per ritenerne la falsità. Ne consegue che il mancato ricorso alle suddette modalità non comporta che sia da ritenersi non identificato colui che abbia dato le proprie generalità, ancorché non successivamente rintracciato presso l'indirizzo indicato e che sulla scorta di ciò si debba pervenire alla declaratoria di "non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato". (Nella fattispecie il Pretore aveva dichiarato non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato nei confronti dell'imputato che, fermato dalla Polizia giudiziaria, si era limitato a declinare le proprie generalità, non essendo in possesso di documenti. Lo stesso era successivamente comparso a prestare l'interrogatorio espletato dalla PG su delega del PM. La S.C. - in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto che allorché l'attribuzione di generalità alla persona avvenga in un atto formale, espletato alla presenza del difensore di fiducia, una formula di proscioglimento non può essere fondata sui dubbi personali del giudice procedente il quale se del caso potrà disporre i relativi accertamenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)