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Sez. 1, Sentenza n. 9936 del 14/10/1997 Ud. (dep. 05/11/1997) Rv. 208764 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE | Certezza dell'identità fisica dell'imputato che abbia fornito le proprie generalità - Identificabilità possibile mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire una dimostrazione scientifica dell'identità - Mancato ricorso a tali modalità - Successiva irreperibilità dell'imputato - Possibilità di declaratoria di improcedibilità perché ignoto l'autore del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208764-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE

In forza dell'art. 66 del vigente codice di procedura penale deve escludersi che l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità possa pregiudicare il compimento di alcun atto dell'autorità procedente allorquando sia certa l'identità fisica della persona; ai fini di tale accertamento l'art. 349 cod. proc. pen. prevede la possibilità di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici o di altro genere: peraltro il mancato ricorso a tali modalità non comporta che sia da ritenersi non identificato uno straniero che abbia dato complete generalità, pur risultando poi irreperibile. (Nella fattispecie il Pretore aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato - che, fermato dalla Polizia Giudiziaria, aveva fornito agli agenti le sue generalità con l'indicazione del domicilio in Italia dove però non era stato poi rintracciato - con la formula "per essere ignoto l'autore del fatto", sostenendo che l'imputato stesso non era mai stato identificato con certezza non solo anagraficamente, ma neppure fisicamente con rilievi fotografici o dattiloscopici. La Suprema Corte, a seguito di ricorso del P.M., ha annullato con rinvio tale sentenza, enunciando il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)