Sez. 2, Sentenza n. 2083 del 23/02/1995 (Rv. 490671 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA | Proposizione di domande alternative o subordinate anche incompatibili tra loro - Ammissibilità - Accoglimento di una di esse - Ultrapetizione - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA
Potendo legittimamente proporsi nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, anche se fra loro concettualmente incompatibili, il giudice che accoglie una di esse non incorre nel vizio d'ultrapetizione - in quanto il rapporto d'alternatività non esclude che ciascuna di tali domande rientri nel "petitum" - né deve dichiarare inammissibili o improponibili o improcedibili le altre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)