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Sez. 2, Sentenza n. 2083 del 23/02/1995 (Rv. 490671 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA | Proposizione di domande alternative o subordinate anche incompatibili tra loro - Ammissibilità - Accoglimento di una di esse - Ultrapetizione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490671-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA

Potendo legittimamente proporsi nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, anche se fra loro concettualmente incompatibili, il giudice che accoglie una di esse non incorre nel vizio d'ultrapetizione - in quanto il rapporto d'alternatività non esclude che ciascuna di tali domande rientri nel "petitum" - né deve dichiarare inammissibili o improponibili o improcedibili le altre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)