Sez. 3, Sentenza n. 6629 del 12/03/2008 (Rv. 602088 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA | Proposizione di domande alternative o subordinate anche incompatibili tra loro - Ammissibilità - Correlata proponibilità di eccezioni alternative o subordinate da parte del convenuto per contrastare le plurime pretese dell'attore - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA
La parte istante può proporre, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che le espressioni che manifestano l'intenzione di proporre domande subordinate, alternative o eventuali possano escludere di per sé la richiesta di accoglimento della domanda principale, specie se tale intenzione emerga da ulteriori sussidi interpretativi. Tale principio, a maggior ragione, deve trovare applicazione con riguardo alle eccezioni, formulate della parte convenuta, per resistere alle plurime pretese dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)