diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7197 del 05/08/1997 (Rv. 506415 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Riferimento nel contratto a fatti, di carattere obiettivo, indipendenti dalla attività dei contraenti e non costituenti oggetto di specifica obbligazione dei medesimi - Prospettazione delle parti di una presupposizione - Accertamento - Indagine del giudice - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1997-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506415-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

Quando le clausole contrattuali contengono riferimenti a determinate situazioni, di fatto o di diritto, di carattere obiettivo, passate, presenti o anche future, il cui verificarsi o venire meno si presenti come indipendente dalla volontà dei contraenti e non costituisca oggetto di una loro specifica obbligazione, il giudice del merito dinnanzi al quale venga specificamente dedotto che tali riferimenti attengono ad un presupposto, comune ad entrambe le parti, del permanere del vincolo contrattuale o di una specifica clausola dello stesso, e danno vita pertanto ad una situazione di cosiddetta "presupposizione", non può esimersi dall'accertare la ricorrenza di quest'ultima, limitandosi a rilevare la mancanza di un espresso e testuale collegamento fra le dette circostanze e gli impegni contrattualmente assunti dalle parti, giacché è proprio l'assenza di un siffatto legame esplicito che identifica l'ambito stesso di operatività dell'istituto della presupposizione e impegna il giudice alla relativa indagine ermeneutica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)