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Sez. 2, Sentenza n. 191 del 05/01/1995 (Rv. 489583 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Nozione - Situazione presupposta - Inesistenza o mancata esistenza alla conclusione del contratto o omessa realizzazione in futuro - Incidenza sul contratto - Sussistenza della presupposizione - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489583-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

La cd. "presupposizione" - la quale ricorre allorquando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo (la cui esistenza, il cui venir meno ed il cui verificarsi sia, cioè, del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisca l'oggetto di una loro specifica obbligazione) possa, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale - determina l'invalidità o la risoluzione del contratto quando la situazione presupposta, passata o presente, in effetti non sia mai esistita e, comunque, non esista al momento della conclusione del contratto, ovvero quella contemplata come futura (ma certa) non si verifichi. L'indagine diretta a stabilire se una determinata situazione di fatto o di diritto, esterna al contratto, sia stata dai contraenti, nella formulazione del consenso, tenuta presente secondo il delineato schema della "presupposizione" si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce, pertanto, un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, era stata stipulata una convenzione con la quale una parte s'era obbligata nei confronti dell'altra a non effettuare scarichi in un canale. La sentenza di merito dichiarò l'invalidità della detta convenzione, avendo accertato che essa era stata stipulata sul presupposto che il canale fosse di proprietà della parte in favore della quale era stata assunta l'obbligazione, essendone, invece, successivamente emersa la demanialità. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato l'impugnata sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)