Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 17/05/1976 (Rv. 380503 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI IURE PRIVATORUM - PRESUPPOSIZIONE - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA PRIVATISTICA - APPLICABILITA.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI IURE PRIVATORUM - PRESUPPOSIZIONE - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA PRIVATISTICA - APPLICABILITA.*
La presupposizione - quale obiettiva situazione di fatto, comune ad entrambi i contraenti ed indipendente dalla loro volonta, che i contraenti medesimi, pur non facendone espresso riferimento nel negozio, abbiano sottinteso come premessa implicita e determinante del consenso - puo ricorrere non solo nel contratto fra privati, ma anche nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione iure privatorum, ancorche rivolti al perseguimento di fini di interesse pubblico e derivanti la loro efficacia da provvedimenti amministrativi. Invero, in tale seconda ipotesi, un diverso trattamento, rispetto al negozio stipulato fra privati, snaturerebbe il mezzo giuridico scelto dall'amministrazione stessa, col porre la sua attivita sul piano dell'autonomia privata, e le consentirebbe un possibile ingiusto approfittamento di circostanze alteranti il programmato equilibrio del contratto. (V 2828/72, mass n 360525).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)