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Sez. L, Sentenza n. 20985 del 29/10/2004 (Rv. 578388 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Termine - Applicabilità anche agli accessori del credito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578388-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA

In materia di prestazioni previdenziali erogate dall'INPS in relazione alla disoccupazione involontaria (nella specie, indennità di disoccupazione speciale), il termine di decadenza per proporre l'azione giudiziaria riguarda sia il credito per la sorte capitale che il credito (eventuale) per la rivalutazione monetaria e gli interessi, stante l'accessorietà dell'obbligazione relativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 29/03/1991 num. 1030 art. 6, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)