Sez. U, Sentenza n. 4445 del 19/05/1997 (Rv. 504498 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE | Mancata previsione, nell'art. 7 comma quarto della legge n. 1395 del 1923, dell'istituzione di elenchi o albi speciali destinati a categorie professionali impossibilitati ad esercitare la libera professione a tempo pieno - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
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È inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma quarto legge 24 giugno 1923 n. 1395, in riferimento agli art. 3, 35 e 97 Cost. nella parte in cui non prevede per alcune categorie professionali (ed in particolare per i periti industriali) la istituzione di elenchi o albi speciali nei quali devono essere iscritti coloro che non possono esercitare la libera professione a tempo pieno, liberamente e senza vincoli di sorta, in quanto rivolta ad una pronuncia additiva che postula una scelta discrezionale di competenza del legislatore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)